Statuto
Home Su

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

 

GIOVANNI PONTA - RIGOROSO

   

STATUTO

  

DENOMINAZIONE  - SEDE - SCOPO

Articolo 1

 

Nello spirito ed in ossequio al disposto dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché delle norme dettate dal Codice Civile, per iniziativa della popolazione di Rigoroso , è costituita un'associazione denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI PONTA - RIGOROSO ".

 

Articolo 2

 

L'Associazione ha sede nel Comune di Arquata Scrivia , frazione Rigoroso, in Viale Cesare Poggi civico numero 2.

L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci pur sempre restando nella frazione Rigoroso del Comune di Arquata Scrivia.

 

Articolo 3

 

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro né di attività commerciale.

L'Associazione si propone di contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini , alla conservazione degli usi e delle tradizioni, alla ricerca storica inerente il paese e soprattutto al mantenimento, in omaggio a Giovanni Ponta, illustre cittadino di Rigoroso, l'edificio un tempo adibito a scuola e destinarlo ad un uso conforme alle finalità per le quali l'edificio stesso fu costruito.

Essa ha quindi per scopo principale quello di realizzare un punto di incontro fra tutti coloro che vogliono dedicarsi, siano essi giovani o non più giovani, al mantenimento del patrimonio culturale del paese.

Essa potrà pertanto:

1) favorire l'estensione di ogni tipo di attività culturale;

2) organizzare attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini;

3) istituire una biblioteca di cui i soci possano usufruire;

4) organizzare attività ricreative per i bambini e ragazzi del paese.

 

 

PATRIMONI ED ESERCIZI SOCIALI

 

Articolo 4

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito  :

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

a) dalle quote sociali quali annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo

b) dai residui attivi eventualmente derivanti dalla organizzazione di manifestazioni, mostre, congressi, dibattiti, tavole rotonde e/o similari e dalla partecipazione alle stesse nonché dalla gestione di eventuali impianti di cui l'Associazione possa usufruire

c) da premi vinti in occasione di manifestazioni o concorsi.

 

Articolo 5

 

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

 

BILANCIO

 

Articolo 6

 

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo a norma di legge il bilancio sociale e quello preventivo di futuro esercizio, i quali devono essere rimessi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Eventuali residui attivi del bilancio verranno devoluti come segue:

- il 10% al fondo di riserva;

- il rimanente a disposizione per iniziative istituzionali e per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti a sede.

 

 

SOCI

 

Articolo 7

 

Possono essere soci dell'Associazione senza distinzione di sesso, età, razza e religione tutte le persone che condividono gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo.

La domanda dovrà contenere, pena l'inammissibilità:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza dell'aspirante socio;

b) dichiarazione d'accettazione del presente statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché del regolamento interno dallo stesso emanato o emanando;

c) dichiarazione espressa di escludere ogni scopo politico dai motivi per cui si intende partecipare all'Associazione e formale promessa di non fare politica all'interno della medesima .

 

Articolo 8

 

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ha il compito di ratificare tale ammissione entro 30 giorni . A seguito di tale ratifica l'interessato ha diritto di ricevere la tessera sociale. Nel caso di diniego di ammissione il richiedente potrà far ricorso alla prima Assemblea Ordinaria successiva.

 

 

Articolo 9

 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per indegnità.

I soci verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento di una annualità, mentre verranno espulsi qualora non si attengano alle disposizioni del presente statuto, del regolamento o ad ogni altra deliberazione presa dagli organi sociali; quando arrechino, in qualsiasi modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri .

I soci espulsi potranno ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, i quali, istruita la pratica, la presenteranno, in caso di esito favorevole al ricorrente, all'Assemblea il cui giudizio sarà inappellabile.

 

Articolo 10

 

Con decisione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, possono essere conferite cariche onorifiche; i soci onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo , ma unicamente con voto consultivo.

 

Articolo 11

 

Ciascun socio ha il dovere di :

- osservare lealmente le norme del presente statuto;

- pagare in termini le quote di associazione;

- uniformarsi alle decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti dal presente statuto.

 

Articolo 12

 

Ciascun socio ha il diritto di :

- prendere parte alle assemblee con facoltà di parola e di voto;

- prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo quale semplice spettatore se non direttamente interpellato dal Consiglio medesimo;

- proporre al Consiglio direttivo attività possibili da svolgere nell'ambito dell'Associazione;

- fruire dei servizi ed impianti dell'Associazione o di cui la stessa abbia eventualmente la gestione o possa comunque fruirne;

- di frequentare la sede sociale;

- inoltrare al Collegio dei Probiviri quei reclami che credessero opportuni, qualora si ritenessero offesi nei loro diritti.

 

Articolo 13

 

I nominativi dei soci dovranno essere annotati in apposito registro conservato presso la direzione della sede sociale aggiornato dal Segretario e di libera consultazione a tutti i soci.

 

  

 

 

ORGANI

 

Articolo 14

 

Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

 

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 15

 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria  dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo mediante pubblica affissione e/o convocazione scritta, diretta a ciascun socio, entrambe contenenti l'indicazione delle materie all'ordine del giorno nonché della data, ora e luogo sia della prima che della seconda convocazione.

L'avviso deve essere affisso in luoghi ritenuti idonei ad una agevole visione e all'albo della sede sociale, quindici giorni liberi precedenti la data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea dovrà poi essere convocata dal Consiglio a seguito di domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

In caso di mancata convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio così come sopra richiesto vi provvederà il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea potrà essere convocata nella frazione Rigoroso del Comune di Arquata Scrivia nella sede sociale o nell'Oratorio parrocchiale della chiesa di Sant'Andrea.

 

Articolo 16

 

L'Assemblea Ordinaria e/o straordinaria a sensi di legge delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul calendario delle manifestazioni, raduni, congressi, mostre, tavole rotonde, fiere, mercati, cui parteciperà o che organizzerà l'Associazione, sulla nomina di tutte le cariche sociali giusto i successivi articoli 20, 27 e 28, sui ricorsi per diniego di ammissione dei nuovi soci, sulle proposte di espulsione per indegnità, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o dal presente statuto, nonché nei casi di particolare urgenza.

 

Articolo 17

 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci purché‚ non membri del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe di altri soci.

 

 

 

Articolo 18

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza di costoro l'Assemblea nomina per l'occasione un Presidente ed in ogni caso un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, in ogni caso nominati quando si debba procedere per scrutinio segreto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 19

 

Le assemblee sono validamente costituite in prima e seconda convocazione con le presenze precisate dall'articolo 21 Codice Civile precitato.

Le votazioni, compresa l'elezione delle cariche sociali, avvengono a scelta dell'Assemblea per appello nominale, per alzata di mano, mediante scrutinio segreto.

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 20

 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque consiglieri eletti fra i soci.

Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, salvo non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di approvazione del presente statuto.

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il nuovo Consigliere dura in carica fino al compimento del triennio in cui è in carica il Consiglio stesso e decade dalla carica con il medesimo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

 

Articolo 21

 

La carica di consigliere è incompatibile con qualsiasi attività di carattere politico.

Il candidato alla carica di consigliere deve avere i seguenti requisiti :

a) essere socio dell'Associazione;

b) non essere iscritto a partiti o movimenti politici;

c) non svolgere attività o propaganda politica in maniera diretta o indiretta e comunque non essere legato alla politica o a persone politiche di qualsiasi livello.

Tali requisiti sono richiesti anche per coloro ai quali venga affidato un qualsivoglia incarico da parte del Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione non organizzerà alcuna manifestazione durante tutto il periodo di ogni futura campagna elettorale.

 

Articolo 22

 

Il consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano due consiglieri.

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di costoro dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 23

 

Il Consiglio direttivo deve:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i programmi dell'attività sociale previsti dall'articolo 2 del presente statuto;

c) redigere i bilanci;

d) compilare progetti per impiegare i residui di bilancio;

e) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

f) formulare il regolamento interno;

g) deliberare circa l'ammissione ed espulsione dei soci;

h) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;

i) conferire cariche onorarie nei casi in cui se ne presenti l'opportunità.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di collaboratori responsabili di eventuali commissioni di lavoro.

Detti collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Prima di ogni decisione (organizzazione di manifestazioni o attività che rientrino nelle finalità dell'Associazione) il Consiglio direttivo deve indire una riunione aperta a tutti i soci per ascoltare proposte e consigli.

 

Articolo 24

 

In caso di urgenza il Consiglio potrà agire senza limitazione alcuna di poteri, salvo chiedere la ratifica del proprio operato alla prima successiva Assemblea appositamente convocata e purché‚ la decisione sia stata presa all'unanimità dai componenti del Consiglio stesso.

 

 

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

 

Articolo 25

 

Il Presidente dell'Associazione, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, salvo non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di approvazione del presente statuto, rappresenta legalmente l'Associazione stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio .

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento dello stesso.

 

 

SEGRETARIO TESORIERE

 

Articolo 26

 

Al Segretario Tesoriere è demandata la collaborazione pratica dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio, nei normali contatti con le altre associazioni e con le altre strutture territoriali o locali, nonché nell'organizzazione pratica della partecipazione dell'Associazione a congressi, tavole rotonde, incontri, dibattiti ecc. o nella realizzazione dei medesimi in Rigoroso, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e la cura della realizzazione pratica delle Assemblee.

In qualità di tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e ad esso è affidata la cassa sociale, predispone i bilanci sia consuntivo che preventivo da sottoporre alla firma del Consiglio e poi dell'Assemblea.

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Articolo 27

 

Al Collegio dei Probiviri, composto di tre membri che verranno eletti ogni tre anni dall'Assemblea generale dei soci, sono sottoposte tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, nonché i ricorsi per espulsione di cui all'articolo 9 con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Essi giudicheranno " ex bono et aequo " senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Al Collegio dei Probiviri dovranno essere denunciati casi di indegnità e questi provvederanno, raccolte le prove e le documentazioni del caso, a deferire i soci indegni al giudizio inappellabile dell'assemblea la quale potrà irrogare la pena della censura o della sospensione da uno a sei mesi o la decadenza a seconda della gravità dell'infrazione commessa ed accertata.

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 28

 

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controlli.

 

Articolo 29

 

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito; ai componenti gli organi sociali dovranno essere rimborsate le spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione purché‚ documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

 

 

SCIOGLIMENTO

 

Articolo 30

 

Lo  scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Generale dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza di cui al comma precedente, sulla destinazione del patrimonio residuo, con la priorità sulla destinazione del suddetto patrimonio a favore di associazioni o istituzioni esistenti nella frazione di Rigoroso.

 

Articolo 31

 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

Rigoroso, luglio 1995